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adattamento ed impaginazione GLOSSARIO ESSENZIALE Una proposta di percorso di
conoscenza, non solo linguistica, Il servizio idrico integrato è costituito da tre componenti: Glossario di definizioni dalla normativa Quali sono le infrastrutture del S.I.I.? Opere del servizio di acquedotto Opere del servizio di fognatura Opere del servizio di depurazione Come si identificano le Infrastrutture Un po' di aspetti tecnico-giuridici Qual è il quadro normativo di riferimento del Settore Idrico? Quali novità normative comporta l'entrata in vigore del Codice dell'Ambiente per il S.I.I.? Cosa stabiliscono rispetto al S.I.I. queste leggi? Il servizio idrico integrato è costituito da tre componenti:
Il servizio acqua potabile
Il servizio di fognatura
Il servizio depurazione Glossario di definizioni dalla normativaNel seguito una serie di definizioni sintetiche. Sono generalmente tratte dai disposti normativi cui si riferiscono. Servizio Idrico Integrato (S.I.I.): l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue. Ambito Territoriale Ottimale (ATO): l'area territoriale definita sulla base dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui. Autorità d'Ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36; Gestore del Servizio Idrico Integrato: il soggetto che in base alla convenzione di cui all'articolo 11 della legge legge 5 gennaio 1994, n. 36, gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico. Dotazione idrica: quantitativo medio giornaliero di acqua potabile assegnato per abitante in un centro abitato; è espressa generalmente in litri/abitante/giorno; Acquedotto: sistema di reti ed impianti per la captazione, il trattamento e la distribuzione dell'acqua. Potabilizzazione: il trattamento delle acque necessario a renderle idonee per il consumo umano. Carta del Servizio: strumento integrativo dei contratti e dei regolamenti di fornitura a tutela dei diritti degli utenti. Abitante Equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno. Rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue. Fognature separate: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia. Scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo. Nelle carte di servizio e nei regolamenti di erogazione del servizio assumono rilievo queste nozioni:ACQUA NON
CONTABILIZZATA -Acqua immessa
in rete e non fatturata all'utente. Un po' più in profonditàCos’è il Servizio Idrico Integrato Come definito dalla Legge Galli (legge 5 gennaio 1994, n. 36): l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (art. 4, comma 1, lett. f) della legge Galli). L'espressione "servizio idrico integrato" significa che la gestione dei tre servizi fondamentali viene effettuata da un unico gestore ed in ambiti territoriali ottimali. Il decreto che modifica il Dlgs. 152/99 (Dlgs. 18 agosto 2000, n. 258) introduce inoltre la seguente definizione di "gestore del servizio idrico integrato", al comma o-bis) dell'art. 2: "il soggetto che in base alla convenzione di cui all'art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico". Gli A.T.O. (ambiti territoriali ottimali) sono definiti dalla legge Galli e delimitati secondo i seguenti criteri (art. 8, comma 1):
Cos’è l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) E' il territorio ritenuto ottimale per la riorganizzazione del servizio idrico, delimitato secondo i seguenti criteri (art. 8, L. 36/1994): rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di tutela delle acque e nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione superamento della frammentazione delle gestioni conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative. Cos’è il Piano d’Ambito E' lo strumento di regolazione tecnica ed economica di cui si dota l'Autorità d'Ambito per riorganizzare, a livello di Ambito Territoriale Ottimale (ATO), il servizio idrico integrato ovvero “… l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue” (L. 36/94). E', in sostanza, un piano industriale costruito sulla base degli indirizzi strategici e degli obiettivi indicati dall'Autorità d'Ambito, finalizzato a individuare gli interventi e a definire, a livello macro, il modello e la struttura organizzativa del futuro Ente Gestore del servizio idrico integrato. E' la cornice al cui interno il Gestore dovrà liberamente organizzarsi per conseguire i livelli ottimali di servizio previsti dalla normativa vigente e dallo stesso Piano. Rappresenta il punto di partenza per dar vita a un sistema nel quale i soggetti di offerta sono imprese, pubbliche o private, ma comunque operanti in una logica di economicità, con una Amministrazione pubblica che si concentra sulla funzione di regolatore, abbandonando quella di gestore. Quali sono le infrastrutture del S.I.I.?Opere del servizio di acquedottoA partire da: Sorgenti, Fiumi, Laghi e Pozzi si realizzano le Opere di presa che mediante Impianti di potabilizzazione alimentano le linee Adduttrici con cui si alimentano i Serbatoi e gli Impianti di pompaggio che attraverso le Reti di distribuzione portano l'acqua ai rubinetti delle nostre case. Opere del servizio di fognaturaLe Reti fognarie permettono lo smaltimento delle acque reflue: confluiscono in Collettori e sono servite da Sollevamenti e Sfioratori di piena. Opere del servizio di depurazioneGli Impianti di depurazione costituiscono l'anello finale del ciclo integrato delle acque e permettono di riconferire all'ambiente le acque per ricominciare il ciclo. Come si identificano le InfrastruttureL'identificazione ed il censimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato rappresenta un punto molto importante, dal momento che la definizione di tale quadro informativo costituisce un punto essenziale nel rapporto tra Autorità di Ambito e Gestore, rappresentando il punto di confronto tra le informazioni di dettaglio in possesso del Gestore e quelle d'interesse all’Autorità di Ambito. Un'attuale filosofia di censimento delle opere (adottata ad esempio dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 del Medio Valdarno in Toscana) si fonda su questi principi: • non si parla più di schema acquedottistico o fognario, ma bensì di rete di acquedotto alimentata (acquedotto) e di recapito finale (impianto di depurazione o punto di scarico per le reti di fognatura); • viene mantenuto inoltre il legame a cascata tra opera/e a monte e opera/e a valle. In tale ottica può essere messa in pratica mediante la seguente classificazione essenziale delle opere:
Un po' di aspetti tecnico-giuridiciQual è il quadro normativo di riferimento del Settore Idrico?Le principali norme nazionali relative, direttamente o indirettamente, al Servizio Idrico Integrato sono le seguenti: § Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle leggi sulle acque e gli impianti elettrici"; § Legge 04/02/1963 n. 129 "Piano Regolatore Generale degli Acquedotti"; § Legge 05/01/1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" (c.d. "legge Galli"); § D.P.C.M. 04/03/1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche"; § D.M. 01/08/1996 "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato"; § D.M. 08/01/1997 n. 99 "Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature"; § D.P.C.M. 29/04/1999 "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato"; § D. Lgs. 11/05/1999 n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" (come modificato da D.Lgs. 18 agosto 2000, n°258) § D. Lgs. 02/02/2001 n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"; A questo quadro và rapportata la novità normativa costituita dal Decreto legislativo 03/04/2006 n° 152, il c.d. Codice dell'Ambiente, con la cui entrata in vigore è stata recepita, fra le altre, la direttiva 2000/60/Ce in materia di acque che prevede l'istituzione di Autorità di bacino distrettuali e la definizione dei distretti idrografici, che sono stati definiti in sette: distretto delle Alpi orientali, che comprende i bacini dell'Adige e dell'Alto Adriatico; distretto Padano, che segue la geografica dell'attuale Autorità di bacino del Po; Distretto dell'Appennino settentrionale, che comprende il bacino dell'Arno, della Liguria, i bacini meridionali dell'Emilia e quelli settentrionali delle Marche; distretto Appennino centrale, che include il bacino del Tevere, quelli delle Marche meridionali, dell'Umbria e dell'Abruzzo; distretto dell'Appennino meridionale, che include anche tutti i bacini dell'Italia meridionale; distretto idrografico della Sicilia e distretto idrografico della Sardegna. Il Codice prevede anche un rafforzamento della clausola sociale per tutelare i lavoratori dei servizi idrici e di igiene urbana. Presenta novità anche sul fronte di rifiuti e bonifiche: sono ridefinite le priorità nella gestione dei rifiuti in conformità con la normativa Ue, viene istituita un'Autorità delle acque e dei rifiuti e riconosciuto il ruolo delle Province in materia di rifiuti. È pure ridefinita la nozione di danno ambientale per cui si applica il principio che chi inquina, paga. Quali novità normative comporta l'entrata in vigore del Codice dell'Ambiente per il S.I.I.?Nello specifico, la Parte III del Codice, agli artt. 149 e segg. reca l'adeguamento delle norma in materia di S.I.I. per quanto attiene: F Il piano d'ambito (Art. 149) F La scelta della forma di gestione e procedure di affidmento (Art. 150) F I rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato (Art. 151) F I poteri di controllo e sostitutivi dell'Autorità d'ambito (Art. 152) F Le dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato (Art. 153) F La tariffa del servizio idrico integrato (Art. 154) F La tariffa del servizio di fognatura e depurazione (Art. 155) F La riscossione della tariffa (Art. 156) F Le opere di adeguamento del servizio idrico (Art. 157) F Le opere e gli interventi per il trasferimento di acqua tra diverse regioni (Art. 158) Qui nel seguito, per i più pazienti e competenti, un estratto del testo (N.B.: non si tratta di una riproduzione ufficiale per cui qualche refuso è possibile) ART. 149 (piano d'ambito) 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'Autorità d'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti: a) ricognizione delle infrastrutture; b) programma degli interventi; c) modello gestionale ed organizzativo; d) piano economico finanziario. 2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento. 3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione. 4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. 5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi. 6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. ART. 150 (scelta della forma di gestione e procedure di affidmento) 1. L'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 27. 2. L'Autorità d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 27, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia. 3. La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera e), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 27, o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5, lettera b), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 27, purché il socio privato sia stato scelto, prima dell'affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma 2. 4. I soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto dall'articolo 148, comma 5. ART. 151 (rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato) 1. I rapporti fra Autorità d'ambito e gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni predisposte dall'Autorità d'ambito. 2. A tal fine, le regioni e le province autonome adottano convenzioni tipo, con relativi disciplinari, che devono prevedere in particolare: a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni; c) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Autorità d'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze; f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti; g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi; h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 15; i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Autorità d'ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento; l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Autorità d'ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità medesima; m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione; n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative; o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile; p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore. 3. Sulla base della convenzione di cui al comma 2, l'Autorità d'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati di gara. Ove la regione o la provincia autonoma non abbiano provveduto all'adozione delle convenzioni e dei disciplinari tipo di cui al comma 2, l'Autorità predispone lo schema sulla base della normativa vigente. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2. 4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonché il programma temporale e finanziario di esecuzione. 5. L'affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio. 6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione. 7. L'affidatario del servizio idrico integrato, previo consenso dell'Autorità d'ambito, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale. 8. Le società concessionarie del servizio idrico integrato, nonché le società miste costituite a seguito dell'individuazione del socio privato mediante gara europea affidatarie del servizio medesimo, possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al dieci per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio. ART. 152 (poteri di controllo e sostitutivi) 1. L'Autorità d'ambito ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione. 2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'Autorità d'ambito interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l'Autorità d'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici. 3. Qualora l'Autorità d'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario "ad acta". Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, mediante nomina di un commissario "ad acta". 4. L'Autorità d'ambito con cadenza annuale comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei controlli della gestione. ART. 153 (dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato) 1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. 2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. ART. 154 (tariffa del servizio idrico integrato) 1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo. 2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua. 3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale. 4. L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera e), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare. 6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali. 7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti prò capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato. ART. 155 (tariffa del servizio di fognatura e depurazione) 1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'Autorità d'ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito. La tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito. 2. In pendenza dell'affidamento della gestione dei servizi idrici locali al gestore del servizio idrico integrato, i comuni già provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli impianti medesimi. 3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici. 4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita. 5. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio "chi inquina paga". E' fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito. 6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate. ART. 156 (riscossione della tariffa) 1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione. 2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione. 3. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n 02, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate. ART. 157 (opere di adeguamento del servizio idrico) 1. Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione. ART. 158 (opere e interventi per il trasferimento di acqua) 1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei distretti idrografici, le Autorità di bacino, sentite le regioni interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni medesime, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 27, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 144 del presente decreto. A tal fine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono di concerto le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorità di bacino o di una regione interessata od anche in presenza di istanza presentata da altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati, fissando un termine per definire gli accordi. 2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all'utilizzo delle risorse idriche, o di mancata attuazione dell'accordo stesso, provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 3. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere poste anche a totale carico dello Stato mediante quantificazione dell'onere e relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esperisce le procedure per la concessione d'uso delle acque ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa convenzione tipo; al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti compete la determinazione dei criteri e delle modalità per l'esecuzione e la gestione degli interventi, nonché l'affidamento per la realizzazione e la gestione degli impianti.
Per quanto riguarda la Regione Campania, le leggi i decreti e le delibere pricipali che riguardano l'assetto regionale del settore delle acque sono: L.R. n°14 del 21 maggio 1997
Ambiti Territoriali Ottimali Delibera di Giunta n° 3229 del 20 maggio 1998
Prima designazione delle acque regionali
destinate alla molluschicoltura Delibera di Giunta n° 5341 del 6 agosto 1999Decreto Leg.vo 152/99, art 14, comma 2
Ulteriori designazioni delle acque, sedi di
banchi naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, Delibera di Giunta n° 1764 del 3 maggio 2002Disciplina tecnica per l’utilizzazione dei liquami zootecnici (con allegati) ( BURC n° 28 del 10 giugno 2002 ) Delibera di Giunta n° 610 del 14 febbraio 2003Modifiche alla D.G.R n° 1764 del 3/5/2002 ad oggetto: Disciplina tecnica per l’utilizzazione dei liquami zootecnici (con allegati) (B.U.R.C. n° 13 del 24 marzo 2003) Delibera di Giunta n° 700 del 18 febbraio 2003
Individuazione delle zone vulnerabili da
nitrati di origine agricola Cosa stabiliscono rispetto al S.I.I. queste leggi?Il Testo Unico delle AcqueIl Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici - rappresenta il primo tentativo normativo diretto alla raccolta e armonizzazione della variegata e dispersa disciplina legislativa ed amministrativa in materia di acque. Il Testo Unico delle Acque contiene le norme sulle grandi e piccole derivazioni nonché sulle utilizzazioni di acque pubbliche, specificando le competenze relative alle concessioni di derivazione. Il D Lgs. n. 112 del 31/03/1998 ha successivamente conferito alle regioni e agli enti locali le funzioni relative alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo. Il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA) La Legge 04/02/1963 n. 129 rappresenta il primo intervento legislativo a livello nazionale diretto alla pianificazione idropotabile mediante il Piano Regolatore degli Acquedotti da predisporsi a cura del Ministero dei Lavori Pubblici. In attuazione alla Legge 22/07/1975 n. 382, il D.P.R. 24/07/1977 n. 616 ha delegato alle regioni le funzioni di aggiornamento e modifica del PRGA concernenti le risorse idriche destinate al piano a soddisfare le esigenze dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse stesse, riservando allo Stato, accanto alle funzioni relative alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti l'imposizione di vincoli e gli aggiornamenti o modifiche del PRAGA che comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni. La Legge GalliCon la Legge 18/05/1989 n. 183 sono state introdotte norme dirette ad assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale nonché la tutela degli aspetti ambientali a loro connessi. Le finalità sopra descritte sono state successivamente fatte proprie dalla Legge 36/94 "Galli", che ha profondamente innovato la normativa relativa al settore delle risorse idriche. In primo luogo, la Legge Galli stabilisce che tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi, che sono ammessi quando la risorsa è sufficiente a condizione che non pregiudichino la qualità dell'acqua per il consumo umano. La legge Galli ha innovato la disciplina di settore prevedendo, in particolare: - l'unificazione verticale dei diversi segmenti di gestione mediante l'istituzione del "Servizio Idrico Integrato" (S.I.I.) inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue; - l'individuazione di "Ambiti Territoriali Ottimali" (ATO), tali da consentire adeguate dimensioni gestionali, superare la frammentazione delle gestioni locali e realizzare economie di scala con un bacino di utenza in grado di generare introiti tali da coprire i costi di gestione e gli investimenti necessari, remunerando il capitale investito; - l'istituzione di un'Autorità d'Ambito per ciascun ATO, con il compito di: * organizzare il S.I.I.; * individuare il soggetto gestore del S.I.I. (Gestore); * vigilare sull'attività di quest'ultimo; * determinare le tariffe per i servizi idrici; - l'organizzazione imprenditoriale della gestione del settore idrico, che dovrà essere improntata a criteri di efficienza, efficacia e imprenditorialità; - la definizione di un sistema tariffario basato sul principio della tariffa unica per ciascun ATO, comprensiva dei servizi di distribuzione di acqua potabile, fognatura e depurazione, tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. L'organizzazione del S.I.I. si basa su una netta distinzione nell'attribuzione dei vari livelli di funzione. In particolare la relativa distribuzione di competenze si può schematizzare come segue: - le attività di indirizzo generale e di programmazione competono agli organi dello Stato e alle regioni; - le funzioni di governo, organizzazione e controllo competono agli enti locali riuniti in Autorità d'Ambito; - l'attività di gestione compete al Gestore del S.I.I., sia esso pubblico o privato. Il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152Il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal successivo D. Lgs. 18/08/2000 n. 258, recante disposizioni sulla tutela delle acque superficiali, sotterranee e marine dall'inquinamento ha riordinato l'intera normativa del settore idrico. Tutte le acque nazionali devono essere classificate sulla base dei criteri definiti dal D. Lgs. 152/99. La classificazione è finalizzata al graduale miglioramento della qualità dell'acqua a livello nazionale. In particolare, il decreto identifica, sul territorio nazionale, le aree che necessitano di specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento. Il D. Lgs. 152/99 detta una disciplina generale in tema di realizzazione degli impianti di scarico e misurazione degli scarichi stessi, differenziata a seconda del corpo idrico ricettore (suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, corpi idrici ricadenti in aree sensibili, reti fognarie). In base all'art. 45 del D. Lgs. 152/99, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. Il D. Lgs. 152/99 stabilisce in via generale i limiti applicabili allo scarico di acque reflue nel territorio nazionale. In particolare, la tabella 3 dell'allegato 5 fissa i limiti di emissione in acque superficiali e i limiti di emissione in fognatura. Tali valori possono essere modificati dalle regioni, fatta eccezione per le sostanze pericolose riportate nella tabella 5 del medesimo allegato. I valori limite previsti per lo scarico in corpi idrici superficiali in relazione ad alcuni parametri sono più restrittivi rispetto a quelli previsti per lo scarico in fognatura. Inoltre, il D. Lgs. 152/99: * stabilisce l'obbligo ed i tempi di adeguamento degli agglomerati urbani di dotarsi di reti fognarie (sono esclusi i nuclei abitativi nei quali la rete fognaria sarebbe troppo costosa o non utile per l'ambiente) e dispone che le acque reflue urbane devono essere sottoposte a trattamenti secondari o equivalenti; * prevede un'organica disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni in materia di scarichi delle acque e tutela dei corpi idrici. In particolare, l'art. 22 prevede l'obbligo di bonifica e ripristino ambientale dei siti e dei corpi idrici inquinati, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Ronchi, fissando i criteri per una quantificazione del danno ambientale; * determina le sanzioni penali concernenti le violazioni degli obblighi relativi agli scarichi delle acque reflue e le sanzioni penali nelle ipotesi di superamento dei limiti di accettabilità da parte del gestore degli impianti pubblici di depurazione delle acque domestiche o delle reti fognarie. Fonti sitografiche: 8 AATO n. 3 Medio Valdarno - Toscana http://www.ato3acqua.toscana.it/piano_ambito/piano_ambito.htm 8 AGSM - Verona http://www.agsm.it/struttura/home/fr_homeP.asp 8 Assessorato all'ambiente Regione Campania http://www.sito.regione.campania.it/ambiente/assessorato/acque.htm 8 AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA - Portale http://www.ato.sardegna.it/ 8 CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO http://www.acquedottolucano.it/html2/areaclienti/cartaserv.html 8 Codice dell'ambiente http://www.altalex.com/index.php?idstr=1&idnot=33891 8 Gruppo Hera - Acqua http://www.gruppohera.it/acqua/ 8 Il Sole 24 ORE.com – Varato Codice dell'Ambiente http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=art&codid=20.0.1797478305 8 REGOLAMENTO DI UTENZA PER L' EROGAZIONE DEL S.I.I. http://www.comuniriuniti.com/regolamento_di_utenza_.htm
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